La legge
Il diritto d'autore italiano, similmente a quanto avviene in ambito internazionale ed in altri ordinamenti, è quella branca dell'ordinamento giuridico italiano che disciplina l'attribuzione di un insieme di facoltà a colui che realizza un'opera dell'ingegno di carattere creativo, con l'intento di riservargli diritti morali ed economici. È disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (LDA) e successive modificazioni, e dal Titolo IX del Libro Quinto del Codice Civile. Al momento della sua emanazione, la legge n. 633 era sostanzialmente conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna. Nel corso del tempo le sue disposizioni sono state modificate in più occasioni, in recepimento, tra l'altro, di diverse disposizioni comunitarie, oltre che in adeguamento al dettato della successiva Costituzione repubblicana; il suo impianto, tuttavia, è rimasto sostanzialmente invariato.
Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica in una «particolare espressione del lavoro intellettuale». Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina; non vi è pertanto alcun obbligo di deposito (ad esempio, presso la SIAE), di registrazione o di pubblicazione dell'opera (a differenza del brevetto industriale e dei modelli e disegni di utilità che vanno registrati con efficacia costitutiva).
Tuttavia, tali forme di pubblicazione costituiscono una manifesta e facilmente dimostrabile attribuzione della paternità (specie in caso di controversia). L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende non tanto dall'esistenza del diritto d'autore, ma piuttosto dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.
Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono invece una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera.
I DIRITTI ESCLUSIVI
esecuzione, rappresentazione
o recitazione in pubblico
comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza
Tutti i predetti diritti sono indipendenti l'uno dall'altro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio di tutti gli altri. Inoltre tali diritti riguardano sia l'opera nel suo insieme, sia in ciascuna delle sue parti.


