Il commercialista dice che…
Il committente incarica il collaboratore di svolgere una determinata prestazione senza alcun vincolo di subordinazione ed orario. Il collaboratore renderà la propria opera in completa autonomia per quanto concerne il tempo ed il modo della prestazione.
Si tratta di collaborazioni dove è assente il coordinamento con l'attività del committente (il collaboratore non si inserisce in una fase del ciclo produttivo, ad esempio). Manca altresì l'inserimento funzionale nell'organizzazione aziendale (il collaboratore non dirige nessuno e magari non ha nemmeno uno spazio fisico a lui dedicato in azienda).
Opportuna, ma non obbligatoria, la redazione di quella che si potrebbe chiamare una "lettera d’incarico" (in realtà un mini contratto). Essa servirà a definire le controparti, l'oggetto della prestazione, il compenso lordo, le modalità di esecuzione dell'incarico, il profilo giuridico ecc. Servirà, infatti, a dare il "nomen iuris" alla collaborazione, cioè ad sottolineare che si tratta di collaborazione meramente occasionale ed ad escludere altre forme di lavoro.
Ad esempio reputerei opportuni almeno questi riferimenti:
LETTERA D'INCARICO
Prestazione meramente occasionale ai sensi dell’art. 2222 e ss. del codice civile, senza vincolo di subordinazione ed orario
Il compenso lordo è stabilito in euro _________________ e sarà corrisposto ______________ al netto della ritenuta d'acconto del 20% e degli eventuali oneri previdenziali a carico del collaboratore;
è escluso che la prestazione di cui in oggetto sia resa quale collaborazione coordinata e continuativa c.d. "a progetto" e nemmeno quale prestazione occasionale coordinata di cui all'art. 61, c. 2, D. Lgs. 276/03. E' altresì escluso qualsiasi rapporto di lavoro dipendente;
il collaboratore dichiara di non essere soggetto al contributo previdenziale di cui alla Legge 335/95 non avendo superato la soglia prevista dal D.L. 269/03, art. 44, c. 2, e si impegna a comunicare tempestivamente al committente il superamento di detta soglia, onde adempiere agli obblighi contributivi;
il collaboratore dichiara di non essere titolare di partita Iva e di non essere iscritto ad alcun albo professionale;
La prestazione meramente occasionale di cui in oggetto rientra nelle previsioni dell’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 (redditi diversi) ed è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 633/72 (carenza del presupposto soggettivo).
Il contratto sarà datato e sottoscritto dalle parti. Il collaboratore rilascerà una ricevuta al committente all'atto della erogazione del compenso. Reputo opportuno fare un efficace riferimento alla lettera d'incarico, possibilmente ripetendo i vari punti riguardanti l'inquadramento legale.
La ricevuta, firmata dal solo collaboratore, riporterà una marca da bollo da 1,81 euro (attualmente) se il compenso lordo sarà superiore a 77,46 euro. Il collaboratore ne manterrà copia.
Il profilo previdenziale delle prestazioni meramente occasionali è regolato dall'art. 44, c. 2 del D.L. 269/03, che stabilisce l'obbligo di versamento contributivo quando, nel corso dell'anno solare (da 1/1 a 31/12), il collaboratore superi la soglia di euro 5.000,00 di reddito dalle prestazioni meramente occasionali. Tale soglia deve essere considerata una vera e propria soglia di esenzione (in pratica se nell'anno il reddito sarà di 6.000 euro i contributi verranno versati su 1.000 euro).
Attenzione la soglia non è da misurarsi sul compenso stabilito nel contratto, ma sul reddito che si andrà a dichiarare ed è riferita al cumulo di tutti i redditi da prestazioni meramente occasionali. Il collaboratore è obbligato ad effettuare immediatamente ed in proprio l'iscrizione alla c.d. "gestione separata INPS" (L. 335/95) al superamento della soglia di reddito predetta.
Il collaboratore avrà l’obbligo di comunicare tempestivamente al committente l'avvenuto sorpasso di detta soglia, ma non dovrà comunicargli il suo reddito (si comunica che scatta l'obbligo e non che si hanno, sin a quella data, 5.001 euro di reddito).
Il committente avrà l'obbligo di versare i contributi dovuti (circa il 18%, ma si vedano per precisione le tabelle sul sito dell’INPS) trattenendone 1/3 al collaboratore, in quanto posti dalla Legge a carico di quest'ultimo. Il profilo fiscale (imposte sui redditi) di dette prestazioni è disciplinato dall’art. 67, lett. L) del D.P.R. 917/86 che definisce i redditi di collaborazione meramente occasionale quali "redditi diversi".
Tali redditi dovranno essere indicati nella dichiarazione dei redditi annuale del collaboratore e concorreranno alla formazione del reddito complessivo al netto delle spese sostenute ed afferenti le prestazioni occasionali fornite.
In pratica è concesso al collaboratore di detrarre le spese sostenute, ed opportunamente documentate, sostenute per rendere la prestazione. Non sono a conoscenza che nessuna fonte ufficiale abbia mai precisato di che tipo di spese si tratti e, per questo motivo, nella normalità dei casi i consulenti tributari sono restii ad indicare tali spese a riduzione dei compensi nella dichiarazione dei redditi.
I compensi stabiliti nella lettera di incarico saranno percepiti dal collaboratore al netto della ritenuta d’acconto del 20% (attualmente). In pratica il committente tratterrà e verserà all’Erario, per conto del collaboratore, una parte delle tasse che il collaboratore andrà a determinare a saldo nella propria dichiarazione dei redditi. Entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è percepito il compenso il committente dovrà rilasciare una certificazione riassuntiva degli importi che ha erogato, delle ritenute e degli eventuali contributi versati. Il collaboratore utilizzerà tale certificazione per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Per saperne di più visita il sito Fisco Italiano Web, alla pagina dedicata alle diverse forme di prestazioni occasionali.


